Il diritto alla felicità

di Nicola Parodi, 22 marzo 2021

L’articolo di Paolo sugli “Orfani del progresso”, in cui sono esaminati i concetti di “sviluppo” e “progresso” e i diversi atteggiamenti che si manifestano oggi rispetto all’argomento, mi ha stimolato a cercare di dare ordine ad alcune riflessioni. La considerazione[1] sugli accusatori del progresso mi fa nascere il sospetto che siano uguali, se non gli stessi, a quelli che propongono di inserire nell’articolo 3 della nostra Costituzione il “diritto alla felicità”. Credo che anche ad altri sia capitato di vedere su una rete televisiva nazionale la pubblicità di un convegno sull’argomento, o di leggere sul Corriere del 24/02/2021 un articolo che ci informava che Romana Liuzzo, presidente della Fondazione Guido Carli, prendendo spunto dalla Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti chiede che anche la nostra Costituzione lo contempli.

Non so che impressione abbia suscitato questa iniziativa. Io confesso di essere rimasto sbalordito nel vedere riproposte idee che quasi due secoli e mezzo fa potevano avere un loro perché, ma che oggi suonano assurde. All’epoca della Dichiarazione d’indipendenza infatti il sogno della felicità, per la maggior parte della popolazione mondiale, poteva trovare un corrispettivo concreto in un congruo numero di pasti giornalieri, in un’abitazione adatta e nella presenza di uno stato che proteggesse da angherie di vario genere. In questi termini era un’aspirazione più che condivisibile e almeno teoricamente realizzabile. Ma è ancora così?

Parto da una serie di dati di fatto. Il primo è che, senz’altro, per una buona fetta dell’umanità il potersi sfamare e curare non è ancora diventato realtà. Su questo non ci piove, e se in significato che la signora Liuzzo dà alla cosa è che a tutti sia garantita almeno la sopravvivenza, è all’ONU che dovrebbe rivolgere la sua richiesta. Il secondo è che invece in Italia la gran parte della popolazione ha raggiunto e superato quei traguardi: e che quindi l’inserire in Costituzione il “diritto alla felicità” nel caso del nostro paese non si sa bene a cosa faccia riferimento. Quali sono infatti a questo punto le condizioni, diciamo il “dignitoso livello di benessere” che riteniamo indispensabile per un minimo di serenità? Ma, e soprattutto, questo ha a che fare con la felicità?

L’articolo del Corriere mi ha suscitato un’istintiva reazione di rigetto. La pretesa di un “diritto alla felicità” mi è parsa immediatamente una richiesta degna di bambini viziati: e subito dopo l’ho letta come l’ennesima manifestazione della tendenza, che ultimamente conosce una deriva esponenziale, a fasciarsi di parole, di etichette, come se l’etichettatura potesse da sola riempire dei barattoli vuoti o far cambiare gusto e consistenza al contenuto (il politically correct e l’imperversare dei termini inglesi ne sono gli esempi più eclatanti). Mi è venuto anche in mente che là, dove il diritto alla felicità è inserito nella Costituzione da un quarto di millennio, non è affatto garantito quello alla salute, mentre è strenuamente difeso quello a possedere una o più armi: la felicità è accarezzare (e nel caso, usare) una 44 magnum?

Ma anche tornandoci su con più calma l’idea continua a sembrarmi bislacca. Riflettendo, sia pur da profano, sulle implicazioni giuridiche di una tale modifica, mi chiedo: quale orientamento dovrebbe seguire il legislatore per far sì che le leggi nuove e passate siano rispondenti ad un tale principio Costituzionale? Affinché non venga leso il mio diritto non posso essere costretto a fare ciò che non voglio, ad esempio vaccinarmi o andare a scuola? Oppure, addirittura, devo essere libero di fare ciò che voglio, senza alcuna limitazione? E le punizioni a vario titolo dei miei comportamenti, fosse anche una multa per divieto di sosta, non sono un attentato alla mia felicità? Ci sarebbe un bel daffare per giudici e avvocati.

E allora, volendo affrontare la cosa in modo razionale, senza farsi trascinare dalla vis polemica, è necessario innanzitutto domandarsi cos’è la felicità. Dico che è necessario, ma solo per poter immediatamente constatare che la domanda è assurda. Ogni poeta, romanziere, artista o filosofo o tifoso di calcio avrà la sua definizione, ma non è facile trovarne una sulla quale tutti concordino. Quindi il capitolo felicità si chiude prima ancora di aprirsi.

Se vogliamo venirne fuori conviene piuttosto affidarsi alla scienza: questa si limita a formulare teorie per descrivere la realtà, utilizzando fatti sperimentalmente dimostrati ed accettati unanimemente. E una affermazione scientifica unanimemente accettata è che tutti gli esseri viventi hanno bisogno di energia non solo per muoversi, ma soprattutto per mantenere la struttura ordinata che caratterizza la materia vivente, scaricando a tal fine “il disordine” (entropia) nell’ambiente. Pensiamo ad esempio alla necessità di difendere il corpo dal freddo, per consentire la circolazione sanguigna. Per gli umani, che non sono provvisti di pelliccia, l’abbondanza di energia a disposizione (pensiamo solo al fuoco) condiziona quello che ci conviene chiamare benessere, visto che in ambito scientifico il termine felicità non incontra molta fortuna. E in questo senso il progresso e la tecnologia odierna ci permettono di utilizzare energia meglio ed in quantità superiori a quelle che solo qualche migliaio di anni fa erano ipotizzabili.

Ora, il concetto scientifico che meglio potrebbe corrispondere all’idea di felicità è quello di omeostasi, termine introdotto alla fine del 19° sec. dal fisiologo francese Bernard per descrivere il meccanismo biologico che permette ad un vivente, sia esso un unicellulare o un organismo complesso, di mantenere al migliore livello i parametri vitali. Questo concetto trova oggi una più ampia articolazione[2] ad esempio negli studi di Antonio Damasio che associa nella “ricerca deliberata del benessere” sia “l’omeostasi a livello fondamentale (guidata da processi non coscienti)”, sia “l’omeostasi socioculturale (creata e guidata da menti riflessive dotate di coscienza) che operano come amministratori del valore biologico”.

Pertanto: “Il funzionamento ottimale di un organismo, che dà luogo a stati vitali armoniosi ed efficienti, costituisce il substrato stesso dei nostri sentimenti primordiali di benessere e piacere. Essi sono il fondamento di quella che, in contesti molto sofisticati, chiamiamo felicità.

Per contro, gli stati vitali caratterizzati da disorganizzazione, inefficienza e mancanza di armonia, veri e propri presagi di malattia e malfunzionamento, costituiscono il substrato dei sentimenti negativi; come osservò assai giustamente Tolstoj, le varietà di questi ultimi sono molto più numerose di quelle dei sentimenti positivi: un infinito assortimento di dolori e sofferenze, per non menzionare disgusto, paura, rabbia, tristezza, vergogna, senso di colpa e disprezzo. […]

Il valore biologico si esprime in modo semplice, per esempio nella liberazione di molecole associate a ricompense e punizioni, oppure in modo più elaborato, per esempio nel caso delle nostre emozioni sociali e nel ragionamento sofisticato. Il valore biologico, per così dire, guida e caratterizza in modo naturale quasi tutto ciò che accade nel nostro cervello, dotato in modo tanto vistoso di mente e coscienza.

[…] Già sappiamo in che modo gli esseri umani riconoscono il settore ottimale dell’intervallo omeostatico senza alcun bisogno di farsi controllare la biochimica ematica in laboratorio. La diagnosi non richiede alcuna esperienza particolare, ma solo il fondamentale processo della coscienza: nella mente cosciente, gli intervalli ottimali si esprimono come sentimenti piacevoli; gli intervalli pericolosi come sentimenti non troppo piacevoli o addirittura dolorosi.” (da Il sé viene alla mente, Adelphi)

Certamente per il neuroscienziato Damasio e per altri studiosi, nonché per un numero non marginale di curiosi appassionati, la gratificazione che viene ricavata nelle “emozioni sociali e nel ragionamento sofisticato” come appagamento della voglia di comprendere la realtà circostante costituisce uno stimolo gratificante sufficiente allo sforzo necessario per aumentare le proprie conoscenze.

Ma questo vale per tutti?

È passato quasi mezzo secolo da quando Berlinguer proponeva l’austerità come mezzo per arrivare ad una società migliore. Pochi anni dopo c’era chi predicava come modello di vita quello che avrebbe caratterizzato (e che come tale è stato ricordato) il periodo cosiddetto della “Milano da bere”. Ci troviamo allora di fronte al dilemma: è più appagante impegnarsi per acquisire nuova conoscenza, o è più gratificante soddisfare le esigenze materiali, utilizzando i molti strumenti che rendono più gradevole l’esistenza e che la grande disponibilità di energia, tramite la scienza e la tecnologia moderna, ci permette di avere a disposizione (tra l’altro, senza grande fatica da parte nostra)? La domanda può sembrare retorica, ma quanti sono quelli per cui è tale? E costoro, possono continuare a sperare che l’educazione porti ad essere maggioranza nella società chi intende “seguir virtute e canoscenza”? non è che la prospettiva sia piuttosto quella di una massa di “Idioti in marcia” (cfr. Di(re)gressioni)?

Accade infatti questo: l’abbondanza di risorse (ovvero di energia) può rendere ipertrofico un meccanismo omeostatico che si autoalimenta nella ricerca di una gratificazione costante, senza alcun vantaggio selettivo. Lo si è verificato ad esempio in alcuni esperimenti con i topi[3]. È quindi probabile che la tendenza a raggiungere “l’omeostasi a livello fondamentale” sia causa di buona parte dei problemi che le nostre “società del benessere” lamentano. E che possa crearne sempre di nuovi, se non interverranno dei corretti (naturali? Culturali?)

In tutto questo, che parte, ma soprattutto, che senso ha il “diritto” alla felicità? Non sto dicendo che dobbiamo rassegnarci tutti ad essere infelici: sto dicendo che la vita non è nata alcuni miliardi di anni fa per raggiungere la felicità, ma semplicemente come agglomerato di materia in grado di riprodurre copie di sé. E che anche gli organismi più evoluti (gli umani, per prendere un esempio a caso) sono “macchine” organiche con la funzione di replicarsi perpetuando i propri geni. Se poi possano essere felici nell’adempiere a questa funzione, parliamoci chiaro, non è solo questione di diritti, quindi di “condizioni materiali di benessere”, che senz’altro andrebbero assicurate a tutti, ma che non implicano automaticamente il conseguimento della “felicità”. Entra in gioco qui una variabile che si chiama comunemente indole, e sulla quale la scienza per il momento è in grado di dire ancora poco.

A me pare che siano ancora molti i “diritti” fondamentali concreti non fruibili da tutti i cittadini. È auspicabile che prima di discutere del “diritto alla felicità” ci si adoperi per assicurare quelli. Il Covid, ad esempio, ha fatto tornare di attualità quello alla salute, e ha fatto scoprire quanto anche in una società che consideriamo evoluta sia tutt’altro che garantito. Cominciamo allora dalle cose concrete, da una elementare aspirazione alla sopravvivenza (alla luce di quanto ho scritto prima, non mi piace chiamarla “diritto”) che diamo per scontata, ma che non lo è affatto per tutti negli stessi termini. Alla felicità potremo pensare dopo, se ancora ce ne sarà bisogno. Potremo aprire un gran bel dibattito, magari non riservato ai costituzionalisti, magari coinvolgendo gli esperti delle varie scienze che si occupano dell’uomo. Potrebbe essere interessante, e divertente. Anche se continuo a sperare (e mi spinge a farlo l’istinto) che una modifica costituzionale così peregrina non venga mai varata.

Credo che per il futuro avremo davvero un gran bisogno di Perseverance, e soprattutto di tanti lumi della ragione che rischiarino la via. Il vicolo della felicità non si sa dove porti.

[1] “Lanciare dei violenti j’accuse contro la mentalità scientifica, contro la “ragione calcolante”, contro la nemmeno troppo strisciante tecnocrazia, può far vendere qualche libro e procurare qualche comparsata televisiva in più, ma non offre risposte immediate e concrete ai sette e passa miliardi di umani che si aspettano domani di poter mangiare e di potersi curare.”

[2] L’omeostasi ha guidato, in modo non cosciente né deliberato, senza un disegno a priori, la selezione di strutture e di meccanismi biologici capaci, oltre che di preservare la vita, di far progredire l’evoluzione di specie che si trovano in molteplici rami dell’albero evolutivo.
Questa concezione di omeostasi, che si conforma più fedelmente alle evidenze fisiche, chimiche e biologiche, si scosta decisamente dal concetto tradizionale e riduttivo di omeostasi, che si limita a considerarla la regolazione «bilanciata» delle operazioni della vita.
Io credo che l’incrollabile imperativo dell’omeostasi sia stato il regolatore onnipresente della vita, in ogni sua espressione. L’omeostasi è il fondamento stesso del valore della selezione naturale, che a sua volta favorisce i geni – e di conseguenza i tipi di organismi – che manifestano l’omeostasi più innovativa ed efficiente. Lo sviluppo dell’apparato genetico, che contribuisce a regolare la vita in modo ottimale e la trasmette ai discendenti, non sarebbe concepibile senza omeostasi.
Alla luce di quanto appena detto, possiamo avanzare un’ipotesi di lavoro sulla relazione tra sentimenti e culture.
I sentimenti, come rappresentanti dell’omeostasi, sono i catalizzatori dette risposte che hanno avviato le culture umane.
È ragionevole? È concepibile che i sentimenti possano avere motivato le invenzioni intellettuali che hanno dato al genere umano 1) le arti, 2) l’indagine filosofica, 3) le convinzioni religiose, 4) le regole morali, 5) la giustizia, 6) i sistemi di governance politica e le istituzioni economiche, 7) la tecnologia e 8) la scienza? Risponderei affermativamente, senza riserve. Posso dimostrare che le pratiche o gli strumenti culturali, in ciascuno degli otto campi citati, hanno richiesto la capacità di sentire una situazione di diminuzione, effettiva o potenziale, dell’omeostasi (costituita, per esempio, da dolore, sofferenza, disperata necessità, minaccia, perdita) o di un potenziale vantaggio omeostatico (per esempio, un esito gratificante). Il sentimento ha agito da movente per esplorare, con gli strumenti della conoscenza e della ragione, le possibilità di ridurre un bisogno o di trarre vantaggio dall’abbondanza rappresentata da stati di appagamento. (Antonio Damasio, Lo strano ordine delle cose, Adelphi)

[3] I cervelli di tutti gli animali sono strutturati in modo tale da creare impulsi di piacere quando si compiono azioni importanti per la sopravvivenza, sensazioni appaganti che si concretizzano mediante piccoli rilasci di un neurotrasmettitore, la dopamina, all’interno dello striato ventrale (e in qualche altra zona del cervello). L’eroina e la cocaina sono sostanze che procurano dipendenza perché innescano artificialmente tale risposta dopaminica. I topi, messi in condizione di produrre mediante la pressione di un pulsante una stimolazione elettrica verso i propri centri di ricompensa cerebrale, continuano a premere il pulsante fino a morire di fame. (Jonathan Haidt, Menti tribali, Codice ed.)

Commentari a “Le regole del gioco”

di Lorenzo Solida, 26 aprile 2020

L’articolo di Marco, che ho apprezzato moltissimo, sia nella sostanza che nella forma in cui è scritto, con una prospettiva fresca e accattivante, prende lo spunto dal tema del gioco; trovo che questo parallelo sia molto appropriato. Il gioco è, infatti, per i bambini, ma più in generale per tutti i cuccioli di mammifero, una delle attività fondamentali tramite la quale conoscere il mondo intorno a sé e simulare, in un ambiente protetto e gestibile, una grande varietà di situazioni; osservando le conseguenze dei propri comportamenti e le reazioni degli altri partecipanti il gioco aiuta a sviluppare le relazioni causa/effetto e, in parte, anche il senso di giusto/sbagliato.

La prima delle condizioni individuate da Marco (conoscere le regole) mi ha condotto ad una riflessione sull’origine e sulla conoscenza delle leggi che ho deciso di condividere con l’autore.

tutti conosciamo le regole di base di una convivenza civile, […] sappiamo che non bisogna uccidere, pagare le tasse e poche altre regole fondamentali

Questo insieme di norme condivise in modo quasi implicito dalla maggior parte delle persone è ciò che generazioni di filosofi hanno definito “legge morale”. Una delle migliori spiegazioni della legge morale che mi vengono in mente, semplice e incisiva, è quella descritta nello sceneggiato televisivo “Mi ricordo Anna Frank” del 2010: in una scena, ambientata in un campo di concentramento nazista, un professore ebreo spiega ad un soldato tedesco: “Ognuno di noi, nel profondo della sua anima, sa bene cosa è giusto e cosa è sbagliato. È come se tutti avessimo una bussola dentro, una bussola segreta che indica a ognuno di noi la stessa direzione: è questa la legge morale di cui tanto parlano i filosofi”.

Sebbene la legge morale possa includere o meno determinati princìpi a seconda della cultura della quale rappresenta l’espressione, e dunque possa variare con il trascorrere del tempo o spostandosi geograficamente, molti dei valori sono ricorrenti e universali; che si parli dei comandamenti biblici, del diritto romano o della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani alcuni precetti sembrano riproporsi con regolarità.

È interessante osservare che la legge morale non è necessariamente legata ad una connotazione religiosa, è una definizione più filosofica. La tematica è infatti trattata sia da uomini di fede, come sant’Agostino, che fanno discendere la legge morale da un principio di ispirazione divina, sia da laici, come Cicerone e Kant, la cui visione è legata ad una dottrina del diritto naturale o giusnaturalismo.

La legge morale, tuttavia, soddisfa completamente il bisogno di direttive necessarie a regolare tutti gli aspetti delle interazioni umane? È evidente che la risposta è negativa, la presenza di molteplici punti di vista, oltre che la varietà della attività umane e l’aumento di complessità dei modelli sociali con il progredire della storia dell’umanità non possono essere gestiti da una manciata di precetti su cui abbiamo raggiunto (forse) una visione concorde.

Ecco dunque che nasce l’esigenza di una qualche forma di regolamentazione, di una fonte comune del diritto a cui attingere: a seconda del modello sociale può essere un sovrano che di volta in volta dirima le controversie, un consiglio di saggi a cui sono riconosciuti pieni poteri o, in tempi più recenti, un insieme di regole a cui attribuire il valore di legge.

Il patto sociale su cui si fondano le società democratiche si esplicita in una dualità diritti/doveri nei confronti delle leggi: da una parte il cittadino è tenuto a rispettarle, dall’altra esse costituiscono un baluardo contro il libero arbitrio di chi esercita il potere, sono la garanzia di poter essere chiamati a rispondere delle proprie azioni solo nei casi e nei limiti da esse stabiliti.

In merito a questo, la Costituzione italiana, all’articolo 54, recita (in modo un po’ autoreferenziale): “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi” e dispone inoltre, all’articolo 25 “[…] Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.

Questa importante garanzia fornita al cittadino, nota come principio di legalità formale, è ripresa anche dal Codice Penale (ripresa inteso come gerarchia delle fonti, non cronologicamente, poiché il Codice Penale attualmente in vigore, seppur modificato in alcuni aspetti, è stato promulgato nel 1930, antecedentemente alla Costituzione), che all’art. 1 prevede che: “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”.

Il rispetto di una legge è, tuttavia, intrinsecamente legato alla sua conoscenza da parte del cittadino, che potrebbe, in buona o mala fede, addurre come scusante l’ignoranza dell’esistenza di una disposizione normativa; proprio per questo, fin dai tempi del diritto romano, è stato stabilito il principio “ignorantia legis non excusat”, la mancata conoscenza della legge non discolpa. Questo celebre brocardo latino è esplicitamente ripreso nel Codice Penale italiano, che titola uno dei primi e fondamentali articoli, il 5°, “Ignoranza della legge penale”; ma è fisicamente possibile orientarsi nella babele di codici, norme, decreti? A riprova del fatto che il problema esista e che sia sentito non solo dalle persone comuni, ma anche dagli addetti ai lavori, è la presenza, all’interno del corpus giuridico, di norme in contrasto tra loro, magari a causa della mancata abrogazione di articoli di vecchia promulgazione e oramai dimenticati.

Guardiamo un po’ di numeri per renderci conto dell’ampiezza del fenomeno: a giugno 2018, secondo il sito giuridica.net, il numero di leggi in vigore si aggirava intorno alle 111 000, stima basata sui risultati del portale Normattiva gestito dall’Istituto Poligrafico dello Stato! Una cifra enorme, che tuttavia prende in considerazione solo gli atti pubblicati in Gazzetta Ufficiale, a cui si deve quindi aggiungere la corposa attività legiferativa delle regioni e le delibere comunali: il numero esatto è difficile da calcolare, ma alcune stime si aggirano tra le 150 000 e le 160 000 leggi in vigore.

La domanda appare scontata e un po’ demagogica: è davvero necessario un simile corpus normativo? Sembrerebbe di no, almeno a giudicare dal numero di leggi in vigore in Francia, circa 7000, o in Germania, circa 5000.

 

Per completare il quadro occorrerebbe anche domandarsi quanto le leggi, anche quando si sia a conoscenza della loro esistenza, siano scritte in modo comprensibile da persone non dotate di una specifica competenza giuridica; propongo un esempio, in cui mi sono imbattuto non molto tempo fa: non una norma attinente ad un settore molto specifico, magari una problematica molto tecnica di natura finanziaria, ma il semplice Codice della Strada.

Supponiamo di essere proprietari di una bicicletta (pardon, velocipede) e di voler sapere come comportarci quando cala il buio: la risposta, tramandata oralmente e conosciuta da tutti, è naturalmente di accendere le luci che devono essere obbligatoriamente presenti sul veicolo. Però, siccome siamo persone scrupolose, abbiamo il desiderio di controllare se non esistano altre azioni da intraprendere (ad esempio indossare un giubbotto riflettente, oppure se ci siano limitazioni alla circolazione in area extraurbana) e decidiamo di controllare. Dall’articolo 68, comma 1c, apprendiamo che la bicicletta deve essere munita “anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati”. Il comma 2, subito sotto, ci rimanda alle indicazioni d’uso dei dispositivi luminosi: “I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall’art. 152, comma 1”. Diligentemente, individuiamo l’articolo indicato e troviamo scritto (mi si perdoni la lunghezza del testo riportato): “I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall’articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l’obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d’ingombro. Fuori dei casi indicati dall’articolo 153, comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne è dotato, le luci di marcia diurna”.

Veicoli a motore? Ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, ma nessun cenno alle biciclette (ah già, velocipedi) e la situazione non migliora consultando la direttiva europea indicata. Dunque, se circoliamo con una bicicletta durante le ore notturne, magari su una strada non illuminata, dobbiamo essere muniti di impianto di illuminazione, ma possiamo tranquillamente tenerlo spento!

Quello che trovo interessante non è solo la mutua incompatibilità delle disposizioni riportate, ma la struttura stessa degli articoli, infarciti di riferimenti incrociati che ne complicano la leggibilità e che conducono, a volte, a vere e proprie cacce al tesoro all’interno di labirinti legislativi degni di Dedalo.

Il problema è, come al solito, di non facile soluzione: da una parte occorre semplificare il corpus giuridico, al fine di renderlo noto e comprensibile a tutti i cittadini; dall’altra, soprattutto negli ordinamenti di civil law (in cui, a differenza di quelli common law, è la codificazione delle disposizioni normative e non il precedente legale a costituire la fonte del diritto) è necessario prevedere la presenza di disposizioni che, almeno in via teorica, coprano tutti i possibili casi che si possono verificare. La semplificazione normativa è quindi una strada che è certamente necessario intraprendere (e non solo come promessa elettorale, ma con atti concreti!), ma con la dovuta sensibilità e preparazione, per non rischiare di ottenere un insieme di norme ancora più confusionario e sconnesso di quello attuale.

Solo così, con piena conoscenza e rispetto delle regole da parte di tutti, si potranno giocare con soddisfazione le “partite” che quel grande torneo che è la vita continuerà a proporci.